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Testo aggiornato e coordinato con le modifiche
introdotte dal Dlgs 18 agosto 2000, N° 258
recante "Disposizioni correttive e integrative
del decreto legislativo 11 maggio 1999, N° 152,
in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1,
comma 4, della legge 24 aprile 1998, N°128".
...omissis
Capo II - Sanzioni penali
Articolo 59 - (Sanzioni penali)
1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi
scarichi di acque reflue industriali, senza
autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o
mantenere detti scarichi dopo che
l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è
punito con l'arresto da due mesi a due anni o
con l'ammenda da lire due milioni a lire
quindici milioni.
2. Alla stessa pena stabilita al comma 1, soggiace
chi effettuando al momento di entrata in
vigore della presente decreto scarichi di acque
reflue industriali autorizzati in base alla
normativa previgente non ottempera alle
disposizioni di cui all'articolo 62, comma 12.
3. Quando le condotte descritte ai commi 1 e 2
riguardano gli scarichi di acque reflue
industriali contenenti le sostanze pericolose
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze
indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'allegato 5,
la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al
comma 5, effettua uno scarico di acque reflue
industriali contenenti le sostanze pericolose
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze
indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5,
senza osservare le prescrizioni
dell'autorizzazione, ovvero le altre
prescrizioni dell'autorità competente a norma
degli artt. 33, comma 1 e 34, comma 3 è punito
con l'arresto fino a due anni.
4-bis. Chiunque viola le prescrizioni concernenti
l'installazione e la gestione dei controlli in
automatico o l'obbligo di conservazione dei
risultati degli stessi di cui all'articolo 52 è
punito con la pena di cui al precedente comma 4.
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico
di acque reflue industriali, supera i valori
limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di
scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato
5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle
Regioni o dalle Province autonome o
dall'autorità competente a norma dell'articolo
33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate
nella tabella 5 dell'allegato 5, è punito con
l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da
lire 5 milioni a lire 50 milioni. Se sono
superati anche i valori limite fissati per le
sostanze contenute nella tabella 3A
dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei
mesi a tre anni e l'ammenda da lire 10 milioni a
lire 200 milioni.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano
altresì al gestore di impianti di trattamento
delle acque reflue urbane che nell'effettuazione
dello scarico supera i valori limite previsti
dallo stesso comma.
6-bis. Al gestore del servizio idrico integrato
che non ottempera all'obbligo di comunicazione
di cui all'articolo 36, comma 3, o non osserva
le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo
36, comma 5, si applica la pena di cui
all'articolo 51, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
6-ter. Il titolare di uno scarico che non consente
l'accesso agli insediamenti da parte del
soggetto incaricato del controllo ai fini di cui
all'articolo 28, commi 3 e 4, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato, è punito con la
pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi
i poteri-doveri di interventi dei soggetti
incaricati del controllo anche ai sensi
dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e
degli artt. 55 e 354 del codice di procedura
penale.
6-quater. Chiunque non ottempera alla disciplina
dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 39,
comma 3, è punito con le sanzioni di cui
all'articolo 59, comma 1.
7. Chiunque non ottempera al provvedimento
adottato dall'autorità competente ai sensi
dell'articolo 10, comma 5, ovvero dell'articolo
12, comma 2, è punito con l'ammenda da lire due
milioni a lire venti milioni.
8. Chiunque non osservi i divieti di scarico
previsti dagli articoli 29 e 30 è punito con
l'arresto sino a tre anni.
9. Chiunque non osserva le prescrizioni regionali
assunte a norma dell'articolo 15, commi 2 e 3,
dirette ad assicurare il raggiungimento ovvero
il ripristino degli obiettivi di qualità delle
acque designate ai sensi dell'articolo 14,
ovvero non ottempera ai provvedimenti adottati
dall'autorità competente ai sensi dell'articolo
14, comma 3, è punito con l'arresto sino a due
anni o con l'ammenda da lire sette milioni a
lire settanta milioni.
10. Nei casi previsti dal comma 9, il ministro
della sanità e dell'ambiente, nonché la Regione
e la Provincia autonoma competente, ai quali
sono inviati copia delle notizie di reato,
possono indipendentemente dall'esito del
giudizio penale, disporre, ciascuno per quanto
di competenza, la sospensione in via cautelare
dell'attività di molluschicoltura e, a seguito
di sentenza di condanna o di decisione emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale definitive, valutata la gravità dei
fatti, disporre la chiusura degli impianti.
11. Si applica sempre la pena dell'arresto da
due mesi a due anni se lo scarico nelle acque
del mare da parte di navi od aeromobili contiene
sostanze o materiali per i quali è imposto il
divieto assoluto di sversamento ai sensi delle
disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia e ratificate
dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da
essere resi rapidamente innocui dai processi
fisici, chimici e biologici, che si verificano
naturalmente in mare. Resta fermo, in
quest'ultimo caso l'obbligo della preventiva
autorizzazione da parte dell'autorità
competente.
11-bis. La sanzione di cui al comma 11 si applica
anche a chiunque effettua, in violazione
dell'articolo 48, comma 3, lo smaltimento dei
fanghi nelle acque marine mediante immersione da
nave, scarico attraverso condotte ovvero altri
mezzi o comunque effettua l'attività di
smaltimento di rifiuti nelle acque marine senza
essere munito dell'autorizzazione di cui
all'articolo 18, comma 2, lettera p-bis) del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
11-ter. Chiunque effettui l'utilizzazione
agronomica di effluenti di allevamento, delle
acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché
delle acque reflue provenienti da aziende
agricole e piccole aziende agroalimentari di cui
all'articolo 38 al di fuori dei casi e delle
procedure ivi previste ovvero non ottemperi al
divieto o all'ordine di sospensione
dell'attività impartito a norma di detto
articolo è punito con l'ammenda da lire due
milioni a lire quindici milioni o con l'arresto
fino a un anno. La stessa pena si applica a
chiunque effettua l'utilizzazione agronomica al
di fuori dei casi e delle procedure di cui alla
normativa vigente.
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